Conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali

Regolamento sulla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere Consorziali

TITOLO I
ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO – LE OPERE

Art. 1. Attribuzioni

Il Consorzio permanente delle vie vicinali di uso pubblico di Bibbona provvede alla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
che ricadono nel comprensorio consortile e che sono di sua specifica competenza.

Art. 2. Opere consorziali

Sono opere consorziali tutte le vie vicinali consorziate con accessori e pertinenze (scoline, canalette, ponti, tombini, scarpate, ecc.).

Art. 3. Opere a carico dei privati

Sono a carico dei privati gli accessi ai fondi attestanti le vie vicinali, le recinzioni di qualsiasi tipo e natura, le siepi, od altre forme di vegetazione che ricadono nel fondo consortile, nonché le vie poderali ed interpoderali.

TITOLO II
CONSERVAZIONE DELLE OPERE – PERTINENZE

Art. 4. Vigilanza

Il Consorzio, ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza sulla viabilità vicinale, si riserva di affidare annualmente, con apposita deliberazione dell’organo competente, a persona o Istituto di fiducia, legalmente riconosciuti, l’opera di vigilanza per danni, inadempienze od infrazioni causate alla viabilità vicinale da chicchessia.

Nell’espletamento delle mansioni affidategli e nell’adempimento del proprio dovere, colui che è stato chiamato a svolgere tale compito, può elevare verbale di contravvenzione da consegnare al presidente del Consorzio per l’inoltro alle autorità competenti in materia.

Art. 5. Occupazione per lavori

Le occupazioni temporanee, per assicurare la conservazione delle opere consortili sono disciplinate dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 6. Accesso ai fondi

A norma dell’art. 843 del Codice Civile, il personale consorziale, incaricato dell’attuazione d’interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché
della conservazione delle opere consortili, può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà privata, di qualunque danno causato al fondo dal personale nell’adempimento delle proprie mansioni.

Art. 7. Transito

Le vie vicinali che ricadono nel comprensorio consortile, nel rispetto delle norme sulla viabilità generale, sono aperte al pubblico transito con qualsiasi mezzo e nessun pedaggio è dovuto per il loro percorrimento.
E’ fatto divieto porre sbarramenti di qualsiasi tipo e natura atti ad impedire la libera circolazione.
Per qualsiasi danno arrecato alla viabilità, per cause non imputabili al Consorzio, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle pene contravvenzionali previste dalle disposizioni vigenti in materia di viabilità, si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 8. Transito di mezzi eccezionali

E’ consentito il transito di mezzi eccezionali nel rispetto delle norme sulla viabilità generale, nonché del presente regolamento.

Art. 9. Transito di mezzi agricoli e/o industriali

Qualsiasi mezzo agricolo e/o industriale che si trovi a percorrere le vie vicinali consorziali è tenuto a rispettare le norme legislative sulla viabilità generale. In particolare le trattrici cingolate dovranno essere munite di soprasuole regolamentari sia nel percorrere le vie che nel loro occasionale attraversamento; per gli inadempienti si applica il disposto di cui al precedente art. 7.

Art. 10. Occupazione totale o parziale della carreggiata

E’ fatto divieto a chiunque porre ostacoli, anche temporanei, atti a limitare o impedire il pubblico transito.
Nel caso l’utente, o altra persona, debba procedere, per cause giustificate e/o giustificabili, all’occupazione temporanea parziale o totale della carreggiata con qualsiasi mezzo od oggetto od altro è tenuto ad informare per iscritto l’amministrazione consortile, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11. Servitù di marezzana

Salvo i casi di acquisizione ai Demani dello Stato e della Regione, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o di servitù di marezzana.
Dette zone sono riservate al deposito delle materie di espurgo, nonché al transito del personale di vigilanza e di custodia.
La zona di rispetto viene stabilita in metri lineari due dalla sommità dell’argine, della fossetta o scarpata.
Gli agenti hanno, altresì il diritto di percorre liberamente i canali e i fossi di scolo privati nell’adempimento delle loro funzioni.

Art. 12. Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, ne il
frontista può pretendere indennizzo alcuno per il taglio o il danneggiamento delle siepi, di rami degli alberi o, comunque, per la rimozione di ostacoli che, nel predetto spazio, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l’impiego di mezzi meccanici.

Art. 13. Divieto di scarico

E’ vietato immettere nella canalizzazione consortile acque di fognature di qualsiasi natura, nonché quant’altro sia causa di inquinamento ambientale o tenda
ad impedire o di fatto impedisca il regolare deflusso delle acque.

Ar. 14. Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei fondi inclusi nel comprensorio del Consorzio devono eseguire e mantenere, tutte indistintamente, le opere di competenza privata
occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque e a non recare pregiudizio alla viabilità e alle opere consorziali in genere.

Art. 15. Distanza degli alberi

Il proprietario o affittuario del fondo su cui si trovino, siepi, alberi o altra vegetazione, posti a dimora prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è tenuto ad operare la normale manutenzione atta a non recare intralcio o danno né alla viabilità né alle altre opere consortili. Per i nuovi impianti si applica il disposto di cui agli artt. 892 e 893 del Codice Civile.

Art. 16. Recinzioni

Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura poste lungo le vie vicinali non devono porre intralcio alcuno alla viabilità e, comunque, devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 6 e 11 del presente regolamento.
Nei casi in cui, per comprovate motivazioni, non sia possibile l’osservanza del succitato art. 11, l’utente deve produrre regolare istanza al Consorzio che decide in merito nella successiva prima seduta dell’organo competente.
L’accesso al fondo da parte del personale consorziale deve essere, comunque assicurato.

Art. 17. Danni alle recinzioni

Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura che non ottemperino a quanto disposto dall’art. 11 del presente regolamento e che intralcino sia le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria, dovranno essere rimosse a totale carico del proprietario del fondo al quale nulla è dovuto, da parte dell’amministrazione, ove questa non sia stata tempestivamente rimossa.
E’ facoltà del frontista comunque, su richiesta formale, intervenire privatamente a sue totali spese, nell’opera di manutenzione ordinaria e/o straordinaria lungo tutto il fronte della recinzione senza, pertanto, rimuovere la stessa.

Art. 18. Passaggi

Ogni proprietario ha diritto di accedere al fondo tramite passaggio che attesta sulla via vicinale. La locazione di tale ingresso non deve, in ogni caso, creare danno o costituire pericolo per la viabilità.
E’ fatto obbligo osservare le prescrizioni dell’amministrazione consortile per posa di manufatti lungo i canali di scolo delle acque per consentire l’accesso al fondo.
A tal fine si prescrivono per i canali di sezione non superiore a 0,20 metri quadrati, tubi in cemento o in P.V.C. o in altro materiale non deteriorabile di diametro non inferiore a 0,50 metri. Per canali di sezione maggiore l’amministrazione decide di volta in volta il manufatto più idoneo; pertanto, in tali casi, è richiesta formale istanza all’ente.

Art. 19. Vie poderali e interpoderali

Le vie poderali e interpoderali che si immettono sulla viabilità consorziata devono essere provviste di tutte quelle opere atte a non recare danno alla viabilità vicinale. La loro manutenzione è di esclusiva competenza del proprietario o dei proprietari dei fondi asserviti.

Art. 20. Opere eseguite da privati

Le opere di qualsiasi tipo e natura, effettuate da privati, che rechino danno o limite alla viabilità, dovranno essere modificate o rimosse tempestivamente; resta, comunque, l’obbligo di riparare al danno arrecato.

Art. 21. Interventi di privati sulla viabilità

Gli utenti hanno facoltà di apportare migliorie alla viabilità vicinale tramite opere di varia natura (ponti, bitumazioni, ampliamenti di carreggiata, ecc.),
previa autorizzazione dell’autorità competente in materia, nonché di parere dell’amministrazione consortile.

Art. 22. Inadempienze e danni

Ove gli utenti danneggino le opere consortili o risultino inadempienti, si applica il disposto di cui all’art. 57 dello statuto, nonché quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Disposizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni di legge vigenti in materia di viabilità.

Bibbona, 9 aprile 1991