Regolamento

REGOLAMENTO SUL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 1. Utenti

Sono utenti delle vie vicinali consorziate i proprietari di quei fondi che per loro natura e condizione ricavano o possono ricavare un obiettivo vantaggio dalla via vicinale.

Art. 2. Contributi consortili

Ogni utente inscritto nel catasto consortile è soggetto a contribuzione risultante dalla somma di una quota fissa e di una quota mobile.

Art. 3. Quota fissa

La quota fissa è uguale per tutti gli utenti consorziati; la sua determinazione viene stabilita entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno dal consiglio dei delegati ed entra in applicazione nell’anno successivo a quello della sua approvazione.
Nella quota fissa rientrano sia le spese amministrative che le spese per la manutenzione delle vie vicinali.

Art. 4. Quota mobile

La quota mobile gravante sul fondo consorziato è definita dal prodotto della superficie del fondo, espressa in ettari parametrati, per la quota mobile unitaria.
La quota mobile unitaria viene riferita all’ettaro parametrato.

Art. 5. Quota mobile unitaria

La determinazione della quota mobile unitaria viene stabilita contestualmente a quella della quota fissa entro il 15 novembre di ogni anno dal consiglio dei delegati ed entra in applicazione nell’anno successivo a quello della sua approvazione.

Art. 6. Ettaro parametrato

L’ettaro parametrato è la risultante del prodotto dell’ettaro reale per i coefficienti di cui al successivo art. 7.

Art. 7. Coefficienti

Concorrono alla determinazione dell’ettaro parametrato i sottoindicati coefficienti:
a) coefficiente H (relativo alla superficie);
b) coefficiente D (relativo alla distanza);
c) coefficiente R (relativo al reddito domenicale).

Art. 8. Coefficiente H

Il coefficiente H, relativo alla superficie dell’immobile assume i seguenti valori:

La superficie relativa ad ogni ditta consorziata viene frazionata e determinata secondo la precedente suddivisione tabellare.

Art. 9. Coefficiente D

Il coefficiente D, relativo al tratto stradale da percorrere per raggiungere l’accesso al fondo della ditta consorziata, viene determinato frazionando la via vicinale in due segmenti se questa non ha sfondo, in tre segmenti se è consentito l’accesso dalle due parti (strada con sfondo). Esso assume i seguenti valori:

Art. 10. Coefficiente R

Il coefficiente R, tiene conto del differenziale di reddito domenicale tra la pianura e la collina. Esso assume i seguenti valori:

Art. 11. Attività extra-agricole

Per le attività extra-agricole (commerciali, turistiche, residenziali, ecc.), che ricadono nel comprensorio consortile, si applica un ulteriore coefficiente come moltiplicatore finale della quota mobile gravante sul fondo consorziato. Esso prende la denominazione di coefficiente X.

Art. 12. Coefficiente X

Il coefficiente X, relativo alle attività extra-agricole presenti sul fondo consortile, assume i seguenti valori:

Art. 13. Superficie minima

Le ditte proprietarie di terreni con superficie inferiore all’ettaro parametrato contribuiscono con una quota mobile pari alla quota mobile unitaria.

Art. 14. Variazione d’uso

Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, con lettera raccomandata, ogni variazione d’uso relativa al fondo.
In caso di inadempienza l’amministrazione consortile, ferma restando l’applicazione delle pene contravvenzionali previste dalle disposizioni vigenti,
provvede alla riparametrazione del fondo rivalandosi mediante imposizioni di un contributo suppletivo, dell’eventuali quote non riscosse.

Art. 15. Contestazioni

Contro errori materiali del riparto della contribuenza i consorziati possono fare ricorso alla deputazione amministrativa che, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza (fa fede il timbro postale), decide sul reclamo dandone comunicazione.

Art. 16. Validità del regolamento

Il presente regolamento ha valore su tutto il territorio consortile.

Bibbona, 9 aprile 1991