E’ con piacere e necessità che diamo alle stampe questa riedizione dello “Statuto e Regolamenti” del Consorzio ed il nostro pensiero non può non andare a coloro che, nel ricostruirlo, crearono solide basi perché crescesse nel consenso e nell’interesse dell’intera comunità.
Tra questi mi è gradito ricordare il Dr. Giorgio Antonino che ne è stato anche presidente. Dopo la recente rilettura di un suo messaggio ai consiglieri datato 20 novembre 1986, condividendo completamente quanto in esso contenuto, lo ripropongo qui ed evidenzio quanto, a distanza di quasi un quarto di secolo, sia molto valido e attuale. Dalle sue affermazioni emerge un pensiero da interiorizzare e rivivere nello spirito degli anni in cui viviamo.
Direi di più: ritengo che le idee contenute nel documento debbano indirizzare le attività e gli impegni del prossimo futuro.
Per questo motivo esprimo ancora riconoscenti ringraziamenti al Dr. Giorgio Antonino che ci stimola a perseverare nell’impegno.
Il Preside del Consorzio
Cav. Felicio Pacini
Art. 1. Costituzione
In esecuzione del D.L.Lgt. 01 – 09 – 1918 n. 1446, art. 1, è costituito il Consorzio fra gli utenti delle strade vicinali denominate:
Le vie vicinali sopra elencate costituiscono altrettante sezioni.
Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio permanente delle vie vicinali di uso pubblico di Bibbona”.
Art. 2. Sede
IL Consorzio ha sede in Bibbona, Piazza C. Colombo n. 1, presso la sede Municipale.
Art. 3. Finalità
Il Consorzio si propone di provvedere alle opere di ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinarie e straordinaria delle vie vicinali consorziate di cui all’art. 1 del presente statuto, nonché alle altre opere che saranno eseguite.
Il Consorzio è aperto a tutte le future ipotesi di consortilità.
Art. 4. Consorziati
Fanno parte del Consorzio gli utenti delle strade vicinali, titolari di immobili, attività agricole ed extra-agricole che ricadono nel comprensorio consortile.
Il comune di Bibbona partecipa alla vita consortile ai sensi dell’art. 18 della legge 25 – 07 – 1904 n. 523 e successive modificazioni.
Art. 5. Durata
La durata del Consorzio è a tempo indeterminato; esso potrà, comunque, cessare nei seguenti casi:
a) per cessazione dell’uso pubblico delle strade;
b) per soppressione o abbandono delle strade;
c) per diversa classificazione delle strade.
La cessazione del Consorzio dovrà, in ogni modo, essere approvata negli stessi modi e con le stesse forme occorsi per la sua costituzione.
Art. 6. Mezzi di finanziamento
Gli oneri relativi alla gestione del Consorzio sono finanziati con le seguenti entrate:
a) contributi ordinari degli utenti;
b) contributi ordinari e straordinari del Comune di Bibbona;
c) contributi ordinari e straordinari ai sensi del D.L.Lgt. 01- 09-1918 n. 1446 art. 9;
d) contributi eventuali della Regione Toscana;
e) canoni per l’occupazione del suolo stradale.
Art. 7. Riparto della contribuenza
Con apposito regolamento viene disciplinata la ripartizione dei contributi a carico degli utenti.
Il piano delle ripartizioni delle spese, deliberato dal consiglio dei delegati e reso esecutivo dall’intendenza di Finanza, è messo in riscossione con le modalità e i privilegi stabiliti per Imposte Dirette.
Il Comune di Bibbona contribuisce alle spese consortili nella misura variabile da un minimo di un quinto ad un massimo di metà dell’intera spesa annuale incontrata dal Consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali consorziate.
Art. 8. Organi
Sono organi del Consorzio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio dei delegati;
c) la deputazione amministrativa;
d) la presidenza
e) il collegio dei revisori dei conti
SEZIONE I – ASSEMBLEA
Art. 9. Composizione
L’assemblea è costituita da tutti gli utenti del Consorzio, nonché da tre rappresentanti del Comune , di cui almeno uno designato dalla minoranza consiliare, i quali esplicano il loro mandato sino all’insediamento del consiglio comunale eletto dopo la scadenza di quello dal quale hanno tratto la nomina e, comunque, fino a che il nuovo consiglio non abbia provveduto alla nomina dei suoi rappresentanti.
L’assemblea, ai sensi dell’art. 1 dello statuto, è suddivisa in tante sezioni per quante sono le vie vicinali consorziate.
Ogni sezione elegge un delegato ogni 30 consortisti; per frazioni superiori a trenta o a multipli di trenta si assegna un ulteriore delegato.
Il numero dei delegati, da eleggere in ogni sezione, viene stabilito in base al numero di utenti iscritti al Catasto Consorziale al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni.
Le votazioni per le elezioni dei delegati si effettuano nel Municipio del Comune di Bibbona.
Art. 10. Attribuzioni
Spetta all’assemblea eleggere il consiglio dei delegati.
Art. 11. Diritto al voto
Ogni consorziato ha diritto al voto qualunque sia l’entità dei suoi beni, purché abbia compiuto la maggiore età e goda dei diritti civili e politici.
Per i beni enfiteutici il diritto di voto spetta all’enfiteuta o utilista.
Per i beni nei quali l’usufrutto sia diviso dalla proprietà, il diritto di voto spetta al proprietario eccetto che sia fatto constatare che per patto in contrario siano a carico dell’usufruttuario le contribuzioni dovute al Consorzio.
Hanno diritto al voto per i corpi morali, le società, i minorenni e gli interdetti, i rispettivi rappresentanti; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il curatore o l’amministratore.
Gli iscritti pro-indiviso nel Catasto Consorziale sono considerati come un unico proprietario; pertanto, i diritti elettorali spettano al primo intestatario della cartella esattoriale, il quale, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altra persona delegata dalla maggioranza degli interessati.
I proprietari di immobili asserviti o attestanti contemporaneamente su due o più vie vicinali consorziate, sono iscritti, a tutti gli effetti, nella sezione dove maggiore è la consistenza dell’immobile.
Art. 12. Attribuzione dei voti
La deputazione amministrativa, a seguito di determinazione del valore dell’unità millesimale, ottenuto dividendo per mille l’importo totale dei ruoli
consortili in esazione nell’anno in cui si svolgono le elezioni, stabilisce il numero di voti da attribuire ad ogni elettore, sulla base del contributo consortile relativo alla sezione di appartenenza, secondo la seguente tabella:
Il Comune di Bibbona è rappresentato nel Consorzio con un numero di voti proporzionale alla misura del concorso minimo di un quinto della spesa consortile relativa ad ogni singola sezione.
Art. 13. Esercizio al voto a mezzo di altre persone
Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona inscritta nelle liste elettorali, ma ciascun elettore non può esprimere più di due deleghe oltre il proprio voto.
Per esercitare il diritto di voto l’elettore deve esibire al Presidente del seggio elettorale un documento rilasciato da una Pubblica Autorità atto ad accertarne l’identità. In mancanza di tale documento d’identità dell’elettore può essere attestata per iscritto da un componente del seggio elettorale.
Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi di cui all’art. 8 lett.b)-c)-d)-e), nonché ai dipendenti del Consorzio.
Art. 14. Formazione degli elenchi
Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni dei delegati vengono formati a cura della deputazione amministrativa e contengono nome, cognome, data e luogo di nascita dei consorziati elettori.
Entro il 30 giugno dell’anno in cui si svolgono le elezioni, gli elenchi, divisi per ciascuna sezione, sono pubblicati per quindici giorni all’albo consorziale e all’albo pretorio del Comune di Bibbona.
Contro gli elenchi può essere presentato ricorso alla deputazione amministrativa entro e non oltre dieci giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione. La deputazione, in apposita seduta, indetta entro trenta giorni dalla scadenza dei termini del ricorso, esamina i reclami ed introduce le eventuali variazioni dandone immediata comunicazione agli interessati.
Art. 15. Convocazione delle elezioni
La convocazione delle elezioni per la costituzione degli organi consortili viene fatta dal presidente, previa deliberazione del consiglio dei delegati, mediante manifesto, da affiggersi all’albo pretorio del Comune di Bibbona almeno sessanta giorni prima di quello fissato per le votazioni, indicante il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, nonché l’ora in cui le votazioni avranno termine.
Il periodo dell’esercizio al voto non può essere inferiore a cinque ore.
Il rinnovo degli organi consortili ha luogo ogni cinque anni; di norma nella seconda quindicina del mese di novembre
Art. 16. Presentazione di liste
Gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati.
Le liste devono essere consegnate in duplice copia, entro e non oltre le ore quattordici del quarantacinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, ad un funzionario, all’uopo designato dal presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.
Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte per presentazione da un numero di elettori non inferiori a due per ogni delegato attribuito alla sezione. Le firma dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate da un notaio, o dal segretario comunale, o da un funzionario del Consorzio all’uopo designato dal presidente.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora le liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sull’elenco pervenuto anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
Le determinazioni motivate in ordine all’accettazione delle liste, nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una di esse, saranno comunicate, non oltre quindici giorni dalla data della loro ricezione, al primo dei firmatari presentatori della relativa lista.
Le liste accettate saranno distintamente trasmesse, secondo l’ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni rispettando, altresì, l’ordine con cui i candidati figurano nelle medesime.
Resta ferma, comunque, la facoltà di votare per qualsiasi utente iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto; a tal fine sulle schede saranno stampate alcune righe vuote sulle quali l’elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.
Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di cancellare i nominativi della stessa lista ai quali non s’intende dare il voto.
L’elettore potrà altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi, così come può integrare tali manifestazioni di voto con l’indicazione di altri candidati nell’apposite righe vuote.
Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello di due unità dei candidati da eleggere.
L’assegnazione dei delegati avviene con il metodo proporzionale.
Art. 17. Costituzione dei seggi
Per tutte le sezioni viene costituito un unico seggio elettorale composto da un presidente, due scrutatori ed un segretario nominati dalla deputazione amministrativa, la quale con lo stesso provvedimento stabilisce, altresì, l’indennità da corrispondere ai medesimi. Dalle operazioni è redatto verbale a firma di tutti i componenti il seggio.
Art. 18. Votazioni
Non può votare, e nemmeno entrare nella sala delle votazioni, chi non trovasi iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto per proprio conto, o non sia stato delegato a termine degli artt. 11 e 13 del presente statuto.
Le schede per l’esercizio del voto vengono distribuite nella stessa sala delle votazioni e sono immediatamente depositate dal presidente del seggio nell’apposita urna, mentre uno degli scrutatori ne fa annotazione sopra l’elenco degli aventi diritto al voto apponendo la propria firma vicino al nome del votante.
Chi si presenta a votare con delega deve essere munito del relativo atto, da consegnarsi al presidente del seggio; nel contempo, lo scrutatore ne farà cenno
sull’elenco a fianco del nome di colui che ha delegato. Il voto è segreto.
Art. 19. Durata e validità delle elezioni
La votazione si chiude all’ora stabilita nel manifesto di convocazione dell’assemblea.
Possono votare gli elettori che all’ora stabilita si trovino nella sala e che ancora non abbiano effettuato la votazione.
I risultati delle votazioni sono validi qualunque sia il numero dei votanti.
Restano eletti i candidati che nell’ambito della stessa lista risultano i più votati oppure, a parità di voti, secondo la graduatoria di presentazione. In assenza di liste o in presenza di candidati non inclusi nelle medesime, in caso di parità di voti, resta eletto il candidato più anziano.
Art. 20. Scrutinio
Chiusa la votazione, il presidente del seggio, estrae le schede dall’urna, le apre e né dà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano sulle tabelle di scrutinio i voti riportati da ciascun candidato.
Art. 21. Contestazioni
Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni e alle relative operazioni.
Le schede contestate vengono chiuse, dopo lo scrutinio, insieme con gli atti, in una busta che, suggellata e firmata da tutti i membri del seggio, viene rimessa alla deputazione amministrativa.
Contro le decisioni del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione.
Art. 22. Risoluzione delle contestazioni
La deputazione amministrativa, in apposita seduta indetta quindici giorni dalle elezioni, decide sui reclami di cui al precedente art. 21 e in base alle risultanze dei verbali del seggio proclama il risultato delle votazioni.
Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche delegato, oppure se qualche delegato, mediante atto scritto, dichiara, entro dieci giorni dalla nomina di non accettare la carica, resta eletto chi ha ottenuto nella stessa lista il maggior numero di voti. In assenza di liste rimane eletto il candidato più votato. In caso di parità di voti si applica il disposto di cui all’art. 18, quarto comma del presente statuto.
L’esito delle votazioni è pubblicato all’albo consorziale e all’albo pretorio del Comune di Bibbona.
Art. 23. Candidati eletti in più sezioni.
Qualora un candidato venga eletto in più sezioni, può accettare la carica a delegato solo per una di esse. La rinuncia nelle rimanenti sezioni comporta l’elezione del candidato che, nella stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di liste resta eletto il candidato più votato; in caso di parità di voti, si applica il disposto di cui all’art. 19, quarto comma.
Art. 24. Ineleggibilità;
Non sono eleggibili a delegato:
a) le persone elencate nell’art. 2 della Legge n. 154 del 23 – 04 – 1981;
b) i funzionari preposti alla vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
c) gli impiegati e stipendiati dello stesso Consorzio;
d) chi ha i l maneggio del denaro consorziale e chi, avendo avuto, non ha reso conto della sua gestione;
e) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
f) chi ha in appalto forniture consorziali;
g) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato legalmente messo in mora;
Non possono essere elette a delegato più persone iscritte pro-indiviso nel catasto consortile; resta eletto in tal caso, chi trovasi nelle condizioni di cui all’art. 11, quarto comma, del presente statuto.
Art. 25. Eleggibilità di rappresentanti legali
I rappresentanti legali degli incapaci, dei corpi morali e delle società commerciali, i curatori e gli amministratori giudiziari di cui all’art. 11, possono essere eletti sia impersonalmente per la loro qualifica, sia personalmente, previa comunicazione ai votanti della loro qualità o carica.
Quando la nomina sia fatta impersonalmente, al delegato decaduto succede di diritto, sino al termine del mandato, il nuovo rappresentante o curatore o amministratore giudiziario.
Art. 26. Costituzione e funzioni
Il consiglio dei delegati è costituito dai rappresentanti dei beni consorziati eletti dall’assemblea a termini del presente statuto, nonché da due rappresentanti del Comune di Bibbona, di cui uno per la maggioranza ed uno per la minoranza consiliare.
Il consiglio si raduna ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente ogni volta che la deputazione lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta alla presidenza, mediante lettera raccomandata, da almeno un quinto dei delegati.
Spetta al consiglio dei delegati:
a) eleggere il presidente, il vice-presidente, i membri della deputazione amministrativa, nonché il collegio dei revisori dei conti;
b) approvare e modificare lo statuto;
c) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi e sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
d) approvare il bilancio preventivo predisposto dalla deputazione amministrativa, gli storni da un capitolo all’altro e le modifiche che occorra introdurre al
bilancio nel corso dell’esercizio per variazioni nelle spese o nelle entrate non dipendenti da atti già approvati dal consiglio stesso;
e) approvare, in base alla relazione del collegio dei revisori dei conti, il conto consuntivo del precedente esercizio;
f) approvare il piano generale delle opere interessanti tutto il territorio consorziale;
g) deliberare le operazioni finanziarie che interessino l’attività generale del Consorzio;
h) deliberare su tutte le questioni che non rientrano nelle competenze della deputazione amministrativa e della presidenza.
Art. 27. Convocazione
La convocazione del consiglio dei delegati deve essere fatta con lettera raccomandata a tutti i componenti del consiglio, almeno cinque giorni prima se trattasi di adunanze ordinarie e almeno tre giorni prima se straordinarie, indicando il giorno, l’ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
Gli atti relativi a tali oggetti vengono distribuiti o depositati presso l’ufficio consorziale, a disposizione dei delegati almeno 48 ore prima dell’adunanza.
Le adunanze sono indette in unica convocazione.
Le deliberazioni sono valide purchè numero degli intervenuti sia pari ad un terzo dei componenti il consiglio.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 28. Pubblicità delle riunioni
Le riunioni del consiglio dei delegati sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui esse comportino un giudizio su qualità delle persone.
Art. 29. Commissioni
Il consiglio dei delegati può istituire commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati
Ogni consigliere ha diritto di partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta.
Le commissioni, nell’esercizio delle loro funzioni, possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonché valersi dell’opera di esperti e di istituti.
Art. 30. Costituzione e funzioni
La deputazione è composta dal presidente del Consorzio e da cinque membri designati dal consiglio dei delegati fra i componenti il consiglio stesso.
Spetta alla deputazione:
a) stabilire gli argomenti da porre all’ordine del giorno del consiglio dei delegati;
b) autorizzare il presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio
c) nominare e licenziare, ai sensi del regolamento organico per il personale, sia il personale di ruolo sia quello non di ruolo e fissare il trattamento di quest’ultimo:
d) deliberare sul servizio di tesoreria;
e) approvare i ruoli di contribuenza e autorizzare il rilascio di delegazioni di pagamento dei contributi consorziali;
f) preparare il bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo del Consorzio;
g) approvare progetti esecutivi;
h) concretare le operazioni finanziarie deliberate dal consiglio;
i) proporre al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto e ai regolamenti;
j) approvare la tariffa delle tasse di voltura;
k) stabilire i sistemi per l’esecuzione dei lavori, per l’approvvigionamento delle forniture e per l’espletamento dei servizi;
l) sovrintendere alla conservazione e all’aggiornamento del catasto consorziale;
m) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
n) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
o) disporre i prelevamenti dei fondi di riserva e i conseguenti impinguamenti dei capitoli di bilancio;
p) fare in genere ciò che riguarda la gestione del Consorzio in conformità alle vigenti leggi, al presente statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati;
q) attribuire ai singoli componenti della deputazione amministrativa compiti speciali.
Art. 31. Convocazione
La deputazione viene convocata dal presidente, anche su richiesta motivata di un solo componente, a mezzo di avviso recapitato personalmente a mano o di lettera raccomandata pervenuta almeno due giorni prima, indicando il giorno, l’ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.
Le adunanze sono indette in unica convocazione e affinché risultino valide deve essere accertata la presenza di almeno la metà dei membri in carica.
La deputazione delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo quando trattasi di votazioni a scrutinio segreto a termine del successivo art, 43.
Art. 32. Ufficio di presidenza
L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario.
Il presidente e il vice-presidente vengono eletti con votazioni separate, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti; essi rimangono in carica per un quinquennio e, comunque, sino alla nomina dei successori.
Il presidente ed il vice-presidente sono rieleggibili purché conservino la qualità di delegato.
Art. 33. Funzioni del presidente
Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
Egli presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni e proclama l’esito delle elezioni e delle votazioni, salvo i casi previsti dall’art. 22.
Spetta al presidente:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa, nonché firmare tutti gli atti relativi alla amministrazione consortile,
b) curare la esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
c) convocare l’assemblea, il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa;
d) sovrintendere all’amministrazione consorziale ed assicurare l’osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
e) sovrintendere al personale
f) promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e, in genere, tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica della deputazione amministrativa;
g) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
h) presiedere alle gare e alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture;
i) denunciare le infrazioni alle norme di viabilità vicinale;
j) fare quanto altro occorre per la gestione dell’ente.
Art. 34. Attribuzioni al vice-presidente
In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il vice-presidente.
Art. 35. Costituzione e funzioni
Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dalla amministrazione comunale.
Al membro effettivo nominato dall’amministrazione comunale è affidata la presidenza del collegio dei revisori dei conti:
a) vigilare sulla gestione del Consorzio;
b) presentare al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) esaminare e vistare trimestralmente il conto di cassa;
Il collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del consiglio dei delegati, il presidente del collegio, ovvero altro revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della deputazione amministrativa.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata
comunicazione scritta al presidente del collegio.
Qualora siano accertate gravi irregolarità, il collegio dei revisori dei conti dovrà chiedere alla deputazione amministrativa l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.
Il collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 36. Ineleggibilità e decadenza
Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisori dei conti quelle indicate nell’art. 24 del presente statuto. Non possono, inoltre, essere eletti revisori i componenti il consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del collegio decade dalla carica.
In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede, entro tre mesi dalla vacanza e nel rispetto di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei revisori dei conti decaduti. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
I revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica nelle more di emanazione del provvedimento di
integrazione del collegio di cui al comma precedente.
Art. 37. Durata delle cariche
I delegati entrano in carica il 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle elezioni ed esauriscono il loro mandato con il 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quinquennio. Essi sono rieleggibili.
In caso di proroga dei termini per il rinnovo degli organi consortili, i delegati in carica vi rimangono fino all’insediamento del nuovo consiglio.
Art. 38. Vacanza di cariche
Quando il presidente, vice-presidente od alcuno dei deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso in cui il numero dei componenti il consiglio risulti ridotto a meno dei due terzi, il corpo elettorale dovrà essere convocato entro tre mesi per la dovuta integrazione. I nuovi eletti decadono insieme con i consiglieri in carica all’atto della loro nomina.
Art. 39. Parità di voti nelle elezioni
Nelle elezioni della deputazione amministrativa e del collegio dei revisori dei conti, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
Art. 40. Decadenza delle cariche
I delegati e i deputati che manchino per tre volte consecutive alle rispettive sedute, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
Decadono dalla carica e sono parimente sostituiti i delegati per i quali, dopo la loro elezione, vengono a verificarsi le condizioni di cui all’artt. 24 e 25 del presente statuto o che, per effetto di trasferimento di proprietà, cessino le condizioni di eleggibilità.
La decadenza dalla carica di delegato comporta la decadenza immediata dallealtre cariche consorziali.
Art. 41. Dimissioni
Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
I deputati dimissionari sono sollevati dalla carica solo dopo l’avvenuta accettazione da parte dei nuovi eletti.
Le dimissioni dalla carica di delegato hanno effetto immediato, salvo che, in conseguenza di esse il numero dei componenti il consiglio scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto di cui al comma precedente.
Art. 42. Astensioni
I delegati e i deputati devono astenersi al prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti e contabilità sia loro proprie che dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado civile, nonché in caso di conferimento di impiego ai medesimi.
Art. 43. Modalità delle votazioni
I delegati, i deputati e le commissioni votano a scrutinio palese.
Le sole deliberazioni che comportino un giudizio su qualità di persone sono prese a scrutinio segreto.
Art. 44. Interventi di estranei
Su richiesta dei due terzi dei consiglieri o dei deputati in carica, possono intervenire alle rispettive sedute, senza diritto di voto, i dipendenti del Consorzio, esperti, od altri per fornire chiarimenti su specifici oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 45. Verbali delle sedute
Per ogni seduta degli organi consortili viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l’ora e il luogo della adunanza, la data di invio degli avvisi di
convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che vi hanno partecipato e delle deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
Ogni intervenuto alla riunione ha diritto di far inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.
I verbali sono firmati dal presidente, da colui che è stato chiamato a fungere da segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.
Art. 46. Pubblicazione delle deliberazioni
Le deliberazioni degli organi consorziali devono essere pubblicate all’albo del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione.
Le deliberazioni di cui sia dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.
Art. 47. Opposizioni
Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione, dinanzi all’organo che le ha emanate, entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione.
L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’organo competente che si pronuncia con motivata deliberazione da pubblicarsi all’albo del Consorzio e da comunicarsi al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata, entro sei giorni.
L’opposizione non sospende la esecutorietà delle deliberazioni.
Art. 48. Copia delle deliberazioni
I consorziati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo.
Art. 49. Servizi e personale
Con apposito regolamento vengono disciplinati i vari servizi consorziali, le attribuzioni, i diritti e i doveri degli impiegati; nonché le tabelle organiche
e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale di ruolo. Il regolamento fissa, inoltre, le norme disciplinari per il personale.
Art. 50. Amministrazione e contabilità
Con apposito regolamento sono disciplinate l’amministrazione e la contabilità delConsorzio.
Art. 51. Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio di previsione deve essere presentato all’approvazione del consiglio dei delegati entro il mese di novembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce la previsione.
Il conto consuntivo, munito dei documenti giustificativi delle spese sostenute accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, deve essere presentato all’approvazione del consiglio, entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell’esercizio, prima di essere sottoposto ai controlli di legge.
Art. 52. Catasto
Le proprietà soggette a contribuzione vengono descritte in un catasto distinto per sezioni e tenuto con le norme fissate con apposito regolamento.
Annualmente devono essere introdotte nel catasto consorziale le variazioni risultanti dai catasti erariali.
Art. 53. Esattoria
La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata a mezzo servizio esattoriale con retribuzione mai superiore a quella stabilita per la riscossione delle Imposte Dirette.
Art. 54. Tesoreria
Le funzioni di tesoreria del Consorzio sono affidate ad un Istituto di Credito di diritto pubblico che abbia sede nella circoscrizione del Consorzio o in Comuni viciniori.
Art. 55. Ruoli
I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all’albo del Comune di Bibbona e, successivamente,
consegnati agli esattori nei modi e nei termini stabiliti per le Imposte Dirette.
Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione.
Il ricorso deve essere proposto alla deputazione amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione delle cartella di pagamento o, in mancanza, dalla notifica dell’avviso di mora.
IL ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la deputazione amministrativa ha facoltà di disporne, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.
Art. 56. Norme regolamentari
Con apposito regolamento interno si disciplinano la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.
Con lo stesso regolamento potranno essere apportate precisazioni alle disposizioni legislative o ai regolamenti vigenti sulla viabilità vicinale.
Art. 57. Inadempienze e danni
Ove utenti danneggino le opere di pertinenza consortile, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle pene contravvenzionali previste dalle disposizioni vigenti in materia di viabilità, si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento del danno subito e di provvedere d’ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare lo stato delle cose, salvo rivalsa mediante disposizione di un contributo suppletivo.
L’utente può evitare tali provvedimenti sia riparando direttamente al danno arrecato, sia versando all’amministrazione consorziale le somme all’uopo necessarie.
Art. 58. Disposizioni
Per quanto non è contemplato nel presente statuto si intendono applicabili in quanto compatibili, le disposizioni del T. U. della legge comunale e provinciale,
nonché le leggi vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali.
Bibbona, 9 aprile 1991